Rinnovo cessione del quinto

Rinnovo cessione del quinto: rinegoziare per ottenere liquidità

Il rinnovo della cessione del quinto permette di allungare la durata del contratto e di ottenere nuova liquidità.

Vediamo com’è regolamentato il rinnovo della cessione del quinto dalla legge Legge 180/50 e successive modifiche (per ulteriori approfondimenti puoi consultare la nostra “Guida alla Cessione del Quinto“).

La legge ha determinato che le cessioni del quinto di durata superiore a 60 mesi siano rinnovabili quando sono trascorsi i 2/5 della durata, per durate fino a 60 mesi il rinnovo ante termine è realizzabile solo con il raddoppio della durata del contratto.

La Legge fissa le regole in modo preciso e definito: alla necessità di liquidità è possibile rinnovare o rinegoziare la cessione del quinto dello stipendio in corso solo quando è trascorso il 40% della durata contrattuale. Si può derogare solo per durate delle cessioni fino a mesi 60 solo se con il rinnovo della cessione si raddoppia la durata (da 36 a 72 mesi, da 48 a 96 mesi, da 60 a 120 mesi). L’ulteriore nuova normativa fissata nella legge 141/10 prevede che per il rinnovo cessione del quinto in corso si deve procedere alla definitiva estinzione della cessione in corso in base al residuo che viene comunicato dalla Finanziaria. A tale somma devono essere decurtati gli interessi non ancora maturati, la parte relativa alle assicurazioni che non è stata utilizzata e fino al 40% delle commissioni caricate in contratto. Il vantaggio che si ha con questa operazione è di allungare la durata, mantenendo la stessa rata, e ricavare la liquidità necessaria al proprio bisogno.

I partner selezionati di PrestitiA sono specializzati proprio nel dare questo tipo di consulenze, ricorda che il preventivo è gratuito e senza impegno.

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